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Moduli per la scelta di conferimento del TFR

I Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Economia e Finanze hanno firmato, il 31 gennaio scorso, i decreti che attuano le disposizioni previste dalla Finanziaria 2007 in materia di conferimento del TFR e di Previdenza complementare.

Nel decreto 30 gennaio 2007 "Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS)"  (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007 - file in formato .pdf) sono contenuti i moduli che i lavoratori devono compilare per esercitare la loro scelta.

I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (file in formato .pdf), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro.

Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 (file in formato .pdf), che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha invece inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare attraverso la compilazione del modulo TFR2 (file in formato .pdf).

Se il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.

Per i lavoratori che avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 entro 30 giorni dal 1 febbraio 2007, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Fonte: Governo

 
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